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Conversioni patenti estere

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purché non residenti in Italia da più di un anno. La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana. Dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano. E’ possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel sottostante elenco, ma non si deve essere residenti in Italia da più di quattro anni, 

Se la residenza è stata acquisita da più di quattro anni, la patente si puo convertire ma è necessario sottoporsi ad esame di revisione (esame di teoria e di guida).

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione anche dopo un anno dall’acquisizione di residenza in Italia. Per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è tuttavia necessario richiedere la conversione della patente di guida, quando sulla stessa non è riportata la scadenza. La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

Elenco degli Stati che posso richiedere la conversione della patente (aggiornato a Maggio 2016):

  •   Albania (fino al 25 dicembre 2019)

  •   Algeria

  •   Argentina

  •   Austria

  •   Belgio

  •   Bulgaria

  •   Cipro

  •   Croazia

  •   Danimarca

  •   Equador (fino al 12 marzo 2017)

  •   El Salvador (fino al 19 settembre 2014)

  •   Estonia

  •   Filippine

  •   Finlandia

  •   Francia

  •   Germania

  •   Giappone

  •   Gran Bretagna

  •   Grecia

  •   Irlanda

  •   Islanda

  •   Israele (fino al 10 novembre 2018)

  •   Lettonia

  •   Libano

  •   Liechtenstein

  •   Lituania

  •   Lussemburgo

  •   Macedonia

  •   Malta

  •   Marocco

  •   Moldova

  •   Norvegia

  •   Paesi Bassi

  •   Polonia

  •   Portogallo

  •   Principato di Monaco

  •   Repubblica Ceca

  •   Repubblica di Corea

  •   Repubblica Slovacca

  •   Romania

  •   San Marino

  •   Serbia (fino all'8 aprile 2018)

  •   Slovenia

  •   Spagna

  •   Sri Lanka (valido fino al 14 novembre 2016)

  •   Svezia

  •   Svizzera (valido fino all'11.06.2021)

  •   Taiwan

  •   Tunisia

  •   Turchia

  •   Ucraina (valido fino al 29/05/2021)

  •   Ungheria

  •   Uruguay (fino al 17 maggio 2020)

Attualmente la conversione è permessa solo ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Paesi:


    * Canada (personale diplomatico e consolare)
    * Cile (personale diplomatico e loro familiari)
    * Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari)
    * Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

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